⛪ La Religion di Stato, capirne l’importanza per 🇮🇹 l’Italia di oggi.

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La religione di Stato è un credo religioso che comunque  gode di un particolare riconoscimento a livello istituzionale rispetto ad altre religioni presenti nel territorio. Uno Stato che ha una religione di Stato è anche detto stato confessionale.

Oggi a differenza del passato non si deve parlare di imposizione, ma solamente di particolare tutela…  L’imposizione di religioni di Stato fu molto frequente nell’età antica, dall’Antico Egitto al Giappone imperiale, fino all’Impero Romano.

Attualmente il Cattolicesimo viene riconosciuto come religione di Stato:

  • a Malta
  • nel Liechtenstein
  • nel Principato di Monaco
  • in Costa Rica
  • nel Salvador
  • nella Repubblica Dominicana
  • nella Città del Vaticano.

Vi sono inoltre specifiche chiese di stato nazionali

  • la Chiesa luterana norvegese in Norvegia
  • la Chiesa luterana danese in Danimarca
  • la Chiesa luterana islandese in Islanda
  • la Chiesa luterana delle Fær Øer
  • la Chiesa anglicana in Inghilterra
  • la Chiesa ortodossa greca in Grecia
  • la Chiesa evangelico-luterana in Svezia.

La religione di Stato in Italia

statuto

L’articolo 1 dello Statuto Albertino del 1848, sanciva che il Re fosse di religione cattolica, dapprima in vigore nel solo Regno di Sardegna e poi esteso al nascente Regno d’Italia, principio confermato con i Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929.

BLOG PATTI DEL LATERANO

Con il nome di Concordato si intende l’accordo bilaterale tra uno Stato (nel nostro caso, quello italiano), e la Chiesa Cattolica, disciplinante l’attività ecclesiastica all’interno dello Stato stesso. In Italia venne stipulato per l’appunto nel 1929 (nell’ambito dei cosiddetti Patti Lateranensi), recepito nella Costituzione nel 1948 e modificato successivamente nel 1984.

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Il TESTO del 1929 e Benito Mussolini

Il 20 settembre 1870 l’esercito italiano entrava in Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così la fine dello Stato Pontificio. Una delle clausole dell’armistizio lasciava al papa la zona dei palazzi vaticani, dove Pio IX si rinchiuse sdegnato. L’anno seguente il parlamento approvò la cosiddetta Legge delle Guarentigie, con cui si garantiva al Vaticano la piena indipendenza e un appannaggio annuo: ma Pio IX aveva comunque già scomunicato re, governo e parlamento. La frattura si ricompose nel 1929, quando il capo del governo italiano di allora, Benito Mussolini, stipulò l’accordo noto come Patti Lateranensi, comprendente un trattato con il quale nasceva lo Stato del Vaticano e un concordato con cui la religione cattolica veniva riconosciuta come «sola religione dello Stato». Il Trattato e gli allegati vennero ratificati in legge (n. 810), e successivamente vennero emanate altre leggi (nn. 847 e 848) per la sua applicazione.

L’ARTICOLO 7 DELLA COSTITUZIONE

Nel 1946 i membri dell’Assemblea Costituente si trovarono a discutere dell’opportunità, o meno, di accettare il testo degli accordi e di inserirlo, eventualmente, nella costituzione. Grazie anche ai voti del PCI i Patti furono inseriti nel testo della Costituzione all’articolo 7, nonostante le evidenti contraddizioni con l’articolo 3 e l’articolo 8.

Articolo 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (…)».

Articolo 7: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».

Articolo 8: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

Resisi conto di ciò, i costituenti decisero di rimandare a un successivo momento l’adeguamento del concordato alla Costituzione.

LE MODIFICHE DEL 1984

Solo nel 1984 si giunse ad una modifica del concordato, firmata dal primo ministro Bettino Craxi e dal cardinal Casaroli, con la quale, anche se si aboliva l’anticostituzionale riferimento alla «sola religione dello Stato» si introduceva l’ora di religione alle scuole materne, sostituendo nel contempo la congrua col meccanismo dell’8 per mille, molto più vantaggioso per la Chiesa. Le modifiche venivano successivamente ratificate in legge nel 1985.

La Costituzione della Repubblica italiana all’articolo 7 “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.”

Lo Statuto Albertino dunque , come detto, definiva la religione cattolica come “la sola religione di Stato“.

Gli artt. 7 e 8 della Costituzione repubblicana vedono il superamento del concetto stesso di “religione di Stato” e disciplinano i rapporti tra Stato e confessioni religiose sulla base di due principi:

  1. il principio della distinzione degli ordini e il principio di bilateralità. Alla Chiesa cattolica vengono comunque riconosciute indipendenza e sovranità. Il fenomeno religioso viene considerato sostanzialmente estraneo all’ordinamento dello Stato.
  2. Il principio di bilateralità riconosce comunque alle istituzioni religiose la possibilità di negoziare accordi con lo Stato, secondo il modello delle relazioni internazionali, nelle materie di loro competenza.

Con l’articolo 7 la Costituzione recepisce i Patti Lateranensi, più consoni ai valori espressi dal Concilio Vaticano II,  ed ha introdotto rilevanti novità nei rapporti tra Stato e Chiesa, riaffermando il principio di laicità dello Stato.

Si è così concretizzato quel principio pattizio, esplicitato nell’ultima parte di questo articolo 7, in base al quale lo Stato italiano si impegna a stabilire di comune accordo con la Chiesa ogni modifica dei Patti Lateranensi. È da osservare che se tale accordo non viene raggiunto, diventa necessaria una Legge costituzionale che, tramite abrogazione di questo articolo, consenta la revisione unilaterale dei Patti.

Ed il crocifisso?

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Non c’è una legge che prescriva obbligatoriamente di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche italiane. Esistono due regi decreti, uno del 1924, l’altro del 1928, che raccomandano di esporlo, rispettivamente, nelle scuole elementari e in quelle medie; ma non si parla esplicitamente né degli asili, né delle scuole superiori o delle università.

Nondimeno, la consuetudine era quella di esporlo, accanto al ritratto del Re (e, dal 1946, del Presidente della Repubblica); sebbene il Concordato del 1929, rivisto nel 1984, non ne facesse esplicita menzione.

Nel 1988 e nel 2006 il Consiglio di Stato, interpellato, ha espresso parere favorevole al mantenimento di quanto stabilito dai due regi decreti e ha sostenuto che la laicità dello Stato non è sminuita dalla esposizione del crocifisso, il quale, nella nostra cultura, è simbolo non solo di pace e fratellanza, ma anche di garanzia dei diritti della persona e, quindi, dello stesso principio di laicità, inteso come rispetto e tutela di tutte le opinioni religiose.

IN SINTESI

Nel 1861, con lo Statuto Albertino, la religione cattolica è riconosciuta come religione di Stato.

Con i Patti Lateranensi del 1929 si giunge a un accordo con cui la Chiesa cattolica rinuncia, in cambio di un contributo finanziario dello Stato, al potere temporale esercitato sul proprio territorio, ma conserva il privilegio d veder riconosciuto il cattolicesimo come religione di Stato.

Nel 1948 la Costituzione tratta la materia in modo contraddittorio:

  • Per un verso vieta ogni forma di discriminazione  basata sulla religione (articolo 3) e riconosce l’uguaglianza di tutti i credi religiosi.
  • Per un altro, tramite l’articolo 7, assorbe i Patti Lateranensi in cui inizialmente la religione cattolica è definita religione di Stato e quindi privilegiata rispetto alle altre.
  • La questione  risolta nel 1984, quando una modifica dei Patti, condivisa tra Stato e Chiesa, elimina definitivamente il riferimento alla religione cattolica come religione di Stato e riscrive di conseguenza i rapporti tra i due enti.

Tale innovazione è stata resa possibile proprio dall’articolo 7, in quanto rimette ai Patti Lateranensi la definizione dei rapporti e delle relazioni tra Stato e Chiesa, senza però rendere il loro contenuto parte integrante della Costituzione. Di conseguenza, le due istituzioni possono, di comune accordo, modificare i Patti, senza con questo dover cambiare la Costituzione.

IL PRINCPIO DI LAICITÀ

Lo Stato e la Chiesa cattolica, secondo quanto afferma l’articolo 7, “sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”.

Una tale affermazione che serve a suggellare il reciproco riconoscimento delle due autorità, ma anche a sottolineare che Stato e Chiesa agiscono su piani distinti e sono per questo nettamente separati.

Ciò equivale a dire che la Repubblica non fa propria nessuna morale religiosa, considerandola estranea all’ordine dello Stato.

Tale posizione sancisce un altro principio essenziale della Costituzione, vale a dire la laicità.

ALCUNI ASPETTI SU CUI RIFLETTERE MOLTO!

Contrariamente allo Stato clericale, lo Stato laico non abbraccia alcuna confessione religiosa, anche se – come aggiunge l’articolo 8 – le definisce tutte “egualmente libere davanti alla legge”. Per lo Stato, cioè, tutte le religioni sono uguali e per questo vanno analogamente tutelate. Tale uguaglianza si esprime in due modi:

1) nella libertà concessa a ogni religione di aprire luoghi di culto e di organizzarsi in totale autonomia, incontrando come unico limite il rispetto delle norme costituzionali (una religione non può, ad esempio, praticare riti in grado di mettere a repentaglio il diritto alla salute o di chiedere agli studenti in età dell’obbligo di non frequentare la scuola);

2) nella possibilità per ogni religione di stringere intese con lo Stato per regolare, analogamente a quanto avvenuto per la Chiesa cattolica con i Patti Lateranensi, i rapporti reciproci tra le due entità.


Il 18 marzo 2011, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo con sentenza d’appello definitiva ha accolto il ricorso presentato dall’Italia, assolvendola dalla precedente accusa e stabilendo che la presenza dei crocefissi nelle aule scolastiche non costituisce una “violazione dei diritti umani”.


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