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Il 10 gennaio del 1947 📅
ben 71 anni fa, nella seduta pomeridiana, la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione italiana approvava 👍 il seguente comma:
«Il Primo Ministro e i Ministri sono collegialmente responsabili della politica generale del Governo e ciascuno di essi degli atti di sua competenza».
… approvava inoltre i seguenti articoli:
«Il Primo Ministro assicura l’attuazione della politica generale del Governo e mantiene l’unità e l’indirizzo politico di tutti i Ministeri e a questo scopo ha facoltà di promuovere l’attività dei Ministri e di coordinarla individualmente, e in Consiglio dei Ministri risolvendo i conflitti di competenza che sorgano tra di essi».
L’attuale articolo 95 della Carta Costituzionale Italiana 🗞 recita:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri.
Un salto, veloce, nella storia…
La vera CONCLUSIONE 💡!
Circa i poteri del Presidente del Consiglio esistono due orientamenti dottrinali:
- il primo riconosce la preminenza del Presidente del Consiglio sui Ministri, determinata sia dal testo costituzionale, sia dai poteri attribuibili al Presidente (scelta e revoca dei Ministri, competenza a risolvere i contenziosi fra Ministri, facoltà di chiedere la fiducia alle Camere);
- il secondo, al contrario, considera preminente il Consiglio dei Ministri in seguito alla rilevanza delle funzioni attribuitegli che coincidono con la «determinazione dell’indirizzo politico ed amministrativo del Governo».
La dottrina sembra propendere a favore del secondo indirizzo, in quanto ritiene che quando si parla di Governo ci si riferisca al Consiglio dei Ministri e non al Presidente del Consiglio. Inoltre, anche la legislazione ordinaria (Legge 400/1998) indica nel Consiglio dei Ministri l’organo che «determina la politica generale del Governo e, ai fini dell’attuazione di essa, l’indirizzo generale dell’azione amministrativa».
❗ Di tutta evidenza non è in alcun modo accettabile la bizzarra “creazione” di un premier fittizio, che si limiti al ruolo di esecutore del fantomatico e simpatico contratto di Governo stipulato da altri due signori.
L’incostituzionaltà è dietro l’angolo…
Per approfondimento sonoro 👇