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🚗 AUTO ABBANDONATA NEL PARCHEGGIO 🏢 CONDOMINIALE
Non è possibile imporre al condominio un tale nocumento se da molti mesi, forse anni, un condomino od un suo inquilino avesse abbandonato nell’area cortiliva condominiale una vecchia automobile utilitaria non funzionante ed in stato di totale degrado.
Il catorcio deve ritenersi un vero e proprio “rottame automobilistico“, che, ove ubicato in bella vista nell’area comune, crea anche notevole nocumento al decoro.
COSA FARE?
In primis, sia per le vie brevi, ma formalmente, spetta all’amministratore inviare ad entrambi (al condominio/www proprietario ed all’inquilino) una ✉ raccomandata A/R riportante una formale intimazione alla rimozione.
In secundis, in assemblea (con regolare 📃 verbalizzazione) deve essere ribadita l’intimazione in assemblea, deliberando contestualmente che trascorsi 15 gg dall’assemblea stessa, in assenza di rimozione, sarà dato mandato al legale di fiducia del condominio, ai fini di un doveroso e corretto intervento nelle appropriate sedi.
Spesso si tratta di l’automobili/rottami privi di copertura assicurativa e nemneno sottoposte a regolare revisione come la legge prevede.
La legge non consente l’abbandono di veicoli “fuori uso” nelle aree destinate a parcheggio in quanto considerabili «rifiuto speciale». In taluni casi (rif. Cassazione penale, sez. III, 15/04/2014, n. 20492 da sentenza del 22 gennaio 2013 il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù) scatta addirittura il reato di «abbandono di rifiuti».
Utilissimo, per completezza di trattazione:
- l’art. 51, comma 2, del “decreto Ronchi” (sostanzialmente riprodotto dall’art. 256 del D.Lgs. n. 152/06) secondo il quale il veicolo in stato di abbandono, anche se su proprietà privata, rappresenta rifiuto speciale (Cassazione sentenza n. 22035/2010), ribadendo che un veicolo, anche se risulta ancora iscritto negli elenchi del P.R.A. e con targhe, non è esentato dalla “natura di rifiuto speciale” nel caso, come detto, in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione (vedasi anche Sez. 3, n. 20424 del 27/01/2009 Rv. 243504).
Ne risulta evidente che un’auto non funzionante parcheggiata nel cortile comune sia da considerarsi veramente molto ⚠️ pericolosa per diverse ragioni, tanto da rappresentare un imminente pericolo per l’ambiente e per le persone; si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio di corto circuito in occasione delle alte temperature estive su di un bene privo di una benché minima manutenzione, revisione e controllo.
Quanto sopra vale anche se sull’auto in oggetto sia regolamente pagata la tassa di possesso (l’articolo 7 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha modificato il comma 29º dell’articolo 5 del D.L. n. 953 del 1982, svincolando il bollo alla CIRCOLAZIONE, nel senso di prevedere la soggettività passiva in coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico).
“ribadendo che un veicolo, anche se risulta ancora iscritto negli elenchi del P.R.A. e con le targhe, non è esentato dalla “natura di rifiuto speciale” nel caso, come detto, in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione (vedasi anche Sez. 3, n. 20424 del 27/01/2009 Rv. 243504)”
Rilevante invece la questione delle revisioni biennali, obbligatorie solo se l’auto circola su strada e che, ove non effettuate, possono rendere pericoloso il bene in stato di degrado, lasciato per anni in luogo condominiale comune, sotto il 🌞 sole cocente nel periodo estivo e quindi con il rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di 🔥 cortocircuito, 💣 esplosione, ecc…
PER QUESTE FATTISPECIE NECESSITA INTERVENIRE SIA PENALMENTE CHE CIVILMENTE CONTRO IL PROPRIETARIO DEL ROTTAME.